“Albaria”: è un’antica espressione dialettale della Sicilia occidentale che descrive il nascere del sole in un sereno scenario marinaro dove la tranquillità del luogo è raffigurata dal riflettersi delle cose sul mare.
L’Albaria è un’associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro con fini di pubblica utilità.
Si propone di organizzare attività indirizzate alla sensibilizzazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e di incoraggiare le attività finalizzate alla valorizzazione e promozione dell’immagine e delle risorse dei luoghi, con particolare attenzione a Mondello ed alla Sicilia (….)
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STATUTO
Albaria Associazione Sportiva dilettantistica
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. E’ costituita una Associazione sportiva denominata “ALBARIA Associazione Sportiva Dilettantistica “, fondata nel 1982. Essa ha sede in MONDELLO – PALERMO Viale Regina Elena 89/a. Il domicilio è fissato presso la sede prescelta dal Consiglio Direttivo in carica.
Art.2. I colori dell’Albaria sono il rosso, l’azzurro Italia, verde, giallo, lilla, bianco (tratti dalla bandiera della pace). Il guidone sociale è formato dalla scritta albaria preceduta da una veletta colorata stilizzata. Il significato della parola “Albaria” è un’antica espressione dialettale della Sicilia occidentale che descrive il nascere del sole in un sereno scenario marinaro dove la tranquillità del luogo è raffigurata dal riflettersi delle cose sul mare.
Art.3. L’Albaria è una associazione sportiva con fini di pubblica utilità. L’Albaria non ha finalità di lucro. I proventi dell’associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Art.4. L’Albaria ha per scopo: la divulgazione degli sports con forte caratterizzazione ecologica, e con particolare riguardo alle attività marinare; la elevazione morale della gente in generale e dei giovani in particolare senza alcun indirizzo politico e religioso; di favorire e promuovere le attività, dirette a procurare benefici anche a soggetti svantaggiati in termini fisici, economi, sociali, e familiari.
L’Albaria si prefigge di promuove, attraverso una reale sensibilità ed impegno nel sociale, lo sviluppo di una coscienza sportiva agonistica ed amatoriale.
Art.5. L’Albaria si propone di organizzare attività indirizzate alla sensibilizzazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e di incoraggiare le attività finalizzate alla valorizzazione e promozione dell’immagine e delle risorse dei luoghi, con particolare attenzione a Mondello ed alla Sicilia.
Art.6. L’Albaria per i propri fini può istituire distretti o sezioni secondarie o scuole specializzate di ogni tipo e specie o corsi professionali anche in altri comuni dello Stato o all’estero.
Art.7. L’Albaria si propone di favorire ed orga-nizzare la partecipazione sportiva dei propri soci, iscritti o tesserati a gare e manifestazioni in genere in campo regionale, nazionale, ed internazionale, incentivando la pratica sportiva anche per persone della terza età.
Art.8. L’Albaria si propone di diffondere la propria attività attraverso la pubblicazione di riviste, libri, giornali, notiziari, filmati e qualsiasi altro mezzo sia ritenuto idoneo per questi fini; compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni, raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale per promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune con enti e associazioni similari in Italia e all’estero, svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini dell’Albaria.
L’Albaria può realizzare, organizzare e gestire tutti quei servizi necessari per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e didattiche e di svago dei propri Soci, iscritti o tesserati di altre Associazione, Società o Enti aventi analoghe finalità, ivi compresa se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L’Albaria può organizzare manifestazioni sportive, turistico-ricreative, mettendo in atto tutte quelle attività indirizzate ad una maggiore promozione e diffusione dello sport in generale e delle attività legate al mare in particolare.
Quanto sopra enunciato non è limitativo in quanto lo scopo sociale è da ritenersi esteso a qualsiasi attività finalizzata all’impiego sportivo, ricreativo e sociale nonchè per fini di pubblica utilità. Sono ammesse altre attività artistiche, musicali, culturali, turistiche.
Art.9. Per il raggiungimento dei fini l’Associazione intende affiliarsi alle Federazioni o Enti di promozione nazionali fra le quali quelle che operano sotto l’egida del CONI osservandone gli statuti ed i regolamenti, con espressa accettazione delle norme e delle direttive del Coni oltre che della Federazione, come disposto dal Consiglio Nazionale del Coni con propria delibera n.1273/2004.
Art.10. Il fondo sociale è costituito da:
– quote di iscrizione e di associazione dei Soci;
– quote di partecipazione dei Soci alle attività istituzionali;
– eventuali elargizioni in favore dell’Associazione;
– eventuali contributi da enti pubblici;
– proventi da manifestazioni sportive;
– quote d’iscrizione ai corsi e centri di avviamento allo sport;
– proventi ordinari e straordinari di qualsiasi natura;
– tutto ciò che l’associazione possa a qualsiasi titolo possedere o acquistare finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali.
Art.11. L’Associazione può acquistare e vendere beni e, più in generale, ha la più ampia capacità di operare in proprio o in collaborazione con altri Enti ed Associazioni per il raggiungimento dei fini sociali. L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi, potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria.
TITOLO II
I SOCI
Art.12. I Soci si distinguono in:
1. FONDATORI – ORDINARI – BENEMERITI
Art.13. I Soci Fondatori sono coloro che intervengono nell’atto costitutivo o sono stati in seguito ammessi per cooptazione sino al 1998.
Art.14. Sono Soci Ordinari coloro che chiedono di aderire all’Associazione presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo che delibererà insindacabilmente sulla loro ammissione.
Art.15. La Giunta Direttiva ha la facoltà di proporre all’Assemblea Generale la nomina a Benemeriti di quei Soci Fondatori o Ordinari che si siano distinti per attività a livello internazionale o meritevoli per la loro particolare collaborazione con l’associazione.
Art.16 I Soci devono:
a) attenersi a tutti gli obblighi previsti da questo Statuto;
b) rispettare gli obblighi derivanti dalle decisioni della Assemblea Generale e della Giunta Direttiva;
c) comunicare alla Segreteria i dati richiesti all’atto dell’iscrizione;
d) collaborare, secondo le proprie possibilità, per il buon funzionamento dell’Associazione;
e) partecipare, per quanto possibile, con assiduità alle attività organizzate dalla Associazione;
f) pagare le quote associative entro le scadenze previste dal regolamento;
Art.17 – Decadenza
La qualifica di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità, per indegnità, per immoralità, per indisciplina o per decisione motivata della Giunta Direttiva.
Il Socio potrà ricorrere contro tale decisione davanti alla Assemblea dei Soci. In attesa della decisione di quest’ultima i diritti del Socio saranno sospesi.
Art.18. Le dimissioni di qualsiasi categoria di Socio, devono essere comunicate dagli interessati con lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima dell’inizio del nuovo esercizio. I Soci decaduti sono tenuti al pagamento delle quote relative all’intero anno nel quale hanno presentato le dimissioni.
Art.19 Tutti i Soci, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto. Tutti i Soci hanno inoltre pari diritti nella partecipazione alla vita dell’Associazione, purchè nel rispetto dello statuto e dei regolamenti.
Ogni Socio può esprimere un voto; per operare tale facoltà deve essere in regola con i pagamenti delle quote sociali e non avere subito una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.
TITOLO III
ORGANI: L’ASSEBLEA DEI SOCI
Art.20. Organi dell’Albaria sono:
1. l’Assemblea dei Soci – 2. il Consiglio Direttivo
L’Assemblea dei Soci é convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed in qualsiasi caso il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
In caso di Assemblea elettiva o di approvazione dei bilanci, i soci devono essere convocati almeno quindici giorni prima della seduta.
L’assemblea deve essere convocata entro i tre mesi successivi alla scadenza degli incarichi elettivi.
Art.21. All’Assemblea dei Soci spetta:
1. Determinare l’indirizzo generale dell’associazione e deliberare sulle questioni relative;
2. Nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
3. Deliberare sul bilancio presentato dal Consiglio Direttivo;
4. Deliberare sull’esclusione dei soci;
5. Deliberare sulle modifiche del presente statuto;
6. Deliberare su tutte le materie che non sono di competenza del Consiglio Direttivo o che da questo sono ad essa sottoposte.
Art.22) La convocazione dell’assemblea avviene con lettera inviata al domicilio dei Soci o affissa nei locali dell’associazione e deve contenere l’ordine del giorno.
Art.23) Le deliberazioni dell’Assemblea saranno valide se saranno presenti la metà più uno dei soci in prima convocazione o comunque qualsiasi sia la presenza dei soci in seconda convocazione; esse saranno inoltre valide se avranno ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti;
Art.24) I soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per deliberare altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.
L’Assemblea Straordinaria è convocata altresì se ne venga fatta richiesta da almeno due quinti dei soci aventi diritto di voto; nella richiesta dovrà essere indicato l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, formulerà l’ordine del giorno e convocherà l’Assemblea Straordinaria che dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi con le modalità di cui all’art.22.
TITOLO IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.25) L’Associazione é retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, rieleggibili, scelti fra i Soci. Il numero dei componenti sarà fissato dall’Assemblea all’atto della nomina.
Il Consiglio dura in carica quattro anni, possibilmente coincidenti con l’anno olimpico.
I componenti del Consiglio eleggeranno, nel loro seno ed a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dal Vice presidente ogni qual volta sarà ritenuto opportuno dagli stessi o sarà richiesto per iscritto almeno dalla metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo ha i più grandi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
Il Consiglio potrà incaricare singoli soci o commissioni di soci di curare singoli affari o singole branche di attività.
Il Consiglio procederà inoltre alla stesura di un regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art.26. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell’incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l’integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti .
Nel caso la cooptazione non sia possibile, si procede tramite scelta del Consiglio Direttivo.
Art.27. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definiìtivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell’arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell’art.26.
Art.28. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.
Per la validità della deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi Presiede.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.29. La legale rappresentanza dell’Associazione é devoluta al Presidente ed in sua assenza al Vice presidente. Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare il Presidente con firma libera a riscuotere qualsiasi somma a qualsiasi titolo dovuta alla associazione e a compiere qualsiasi operazione bancaria o finanziaria.
Art.30. Il Presidente decade: per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica o per l’assunzione di incarichi presidenziali di altre associazioni o enti aventi analoghe finalità dell’Albaria.
Nel caso di decadenza, Il Consiglio direttivo resta in carica per l’ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice presidente o, in sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano di età, sino all’espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del Presidente. E’ fatto divieto ai consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.
TITOLO V
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.31. Il Collegio dei Probiviri, può essere eletto dal Consiglio Direttivo è composto da tre componenti che nominano tra loro il Presidente e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell’incarico o altro motivo di cessazione dell’incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
d) radiazione.
Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio dovrà riunirsi entro trenta giorni dal deposito del reclamo.
Il Consiglio Direttivo decide a scrutinio segreto. Le decisioni del Consiglio non possono essere impugnate avanti l’Autorità Giudiziaria.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.32. Tutte le cariche sociali elettive sono onorarie.
I candidati alle cariche sociali devono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione.
Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti la Commissione verifica poteri e la Commissione scrutinio.
L’elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art.33. I provvedimenti adottati dagli organi della Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.
Qualsiasi controversia che insorga tra l’Associazione ed i Soci o tra i soci stessi, correlata alla attività sociale, deve essere sottoposta alla Associazione o ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla federazione sportiva di appartenenza o dal CONI.
L’inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.34. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all’art.24.
L’assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Il patrimonio netto eventualmente residuo, verrà destinato ad altre Associazione, Società o Enti aventi analoghe finalità.
Art.35. L’anno sociale e l’esercizio finanziario si aprono il 1 gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno sarà redatto un bilancio consuntivo ed uno preventivo per l’anno successivo, che dovranno essere approvati dalla Assemblea Ordinaria dei Soci.
Art.36. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.